(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
                       12S2 del 29 marzo 2022) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.  35-4798  del  18
marzo 2022; 
 
                                Emana 
                       il seguente regolamento 
 
  Regolamento  regionale  recante:  «indirizzi   regionali   per   il
riempimento dei vuoti di cava in attuazione  dell'articolo  30  della
legge regionale del 17 novembre 2016, n. 23 in materia  di  attivita'
estrattive». 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento definisce,  in  attuazione  all'art.  30
della legge regionale del 17 novembre 2016, n. 23  (Disciplina  delle
attivita' estrattive: disposizioni in materia di cave), gli indirizzi
regionali per il riempimento dei vuoti di cava,  nell'osservanza  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) tutela della qualita' delle acque sotterranee; 
    b) precauzione e  correzione  alla  fonte  dei  danni  arrecabili
all'ambiente; 
    c) qualita' dell'ambiente; 
    d) tutela della salute umana; 
    e) tracciabilita' dei materiali conferiti e loro localizzazione;