(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 12S2 del 29 marzo 2022) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 35-4798 del 18 marzo 2022; Emana il seguente regolamento Regolamento regionale recante: «indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale del 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attivita' estrattive». Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento definisce, in attuazione all'art. 30 della legge regionale del 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attivita' estrattive: disposizioni in materia di cave), gli indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava, nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) tutela della qualita' delle acque sotterranee; b) precauzione e correzione alla fonte dei danni arrecabili all'ambiente; c) qualita' dell'ambiente; d) tutela della salute umana; e) tracciabilita' dei materiali conferiti e loro localizzazione;